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Sez. 4, Sentenza n. 39827 del 12/07/2007 Cc. (dep. 29/10/2007) Rv. 237846 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO | Nullità dell'interrogatorio di garanzia derivata dalla nullità del provvedimento di differimento del colloquio con il difensore - Autonomia delle due nullità - Sussistenza - Mancata eccezione della nullità dell'interrogatorio prima del compimento delle formalità di apertura dell'atto - Sanatoria.
Stato
decisa il 2007-07-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237846-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO

L'eventuale nullità del provvedimento di differimento del colloquio con il difensore determina l'autonoma nullità del successivo interrogatorio di garanzia, che è atto distinto dal primo. Da tale autonomia deriva che, trattandosi di nullità di ordine generale a regime intermedio, la stessa rimane sanata se non eccepita prima dell'espletamento delle formalità di apertura dell'atto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 104, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)