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Sez. 3, Sentenza n. 2205 del 28/05/1977 (Rv. 385927 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - COMPETENZA PER MATERIA - GIUDIZIO POSSESSORIO RELATIVO AD UN FONDO RUSTICO - ECCEZIONE DEL CONVENUTO DEDUCENTE UN CONTRATTO DI AFFITTO SOGGETTO A PROROGA LEGALE - IRRILEVANZA - COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE - ESCLUSIONE - COMPETENZA DEL PRETORE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1977-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385927-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - COMPETENZA PER MATERIA - GIUDIZIO POSSESSORIO RELATIVO AD UN FONDO RUSTICO - ECCEZIONE DEL CONVENUTO DEDUCENTE UN CONTRATTO DI AFFITTO SOGGETTO A PROROGA LEGALE - IRRILEVANZA - COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE - ESCLUSIONE - COMPETENZA DEL PRETORE - SUSSISTENZA.*

Qualora il convenuto in un giudizio possessorio avente ad oggetto un fondo rustico eccepisca di coltivarlo per effetto di un contratto d'affitto soggetto a proroga legale, l'eccezione e intesa solo ad escludere la violenza o la clandestinita dell'impossessamento (feci sed iure feci) o comunque ad escludere che il proprio fatto sia lesivo del possesso altrui, ma non a trasformare il giudizio da possessorio in petitorio. Pertanto la Competenza - anche per la fase di merito - rimane quella funzionale del pretore e non passa alla Sezione specializzata agraria del tribunale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)