Sez. 6, Sentenza n. 15697 del 28/03/2012 Cc. (dep. 23/04/2012) Rv. 252590 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI | Misura cautelare emessa a seguito di condanna - Erronea indicazione delle disposizioni in materia di prima applicazione della misura - Conseguenze - Illegittimità dell'ordinanza - Esclusione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI
L'errore del giudice che nell'emettere, a seguito di sentenza di condanna, misura cautelare ex art. 307 cod. proc. pen. evochi, invece, le disposizioni in materia di prima applicazione della misura, non incide sulla legittimità del provvedimento coercitivo che va, infatti, valutato non in relazione all'astratta individuazione dell'atto, ma in forza della verifica concreta dei suoi presupposti giustificativi. (Nella specie, la Corte ha ritenuto legittima la misura cautelare che pur avendo erroneamente fatto riferimento agli artt. 275, 280 e 285 cod. proc. pen., in concreto aveva motivato sull'esistenza delle esigenze cautelari, necessarie ex art. 307 cod. proc. pen., per l'emissione della misura).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 280 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)