Sez. U, Sentenza n. 802 del 19/11/1999 (Rv. 531282 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE | Pronuncia del giudice ordinario di merito o del giudice amministrativo limitata alla giurisdizione - Efficacia di giudicato esterno al processo - Insussistenza - Conseguenze - Sentenza della Corte dei conti in sede di appello di rigetto di eccezione di giurisdizione e di inammissibilità della citazione a giudizio per mancata audizione personale del responsabile - Ricorso per cassazione - Inammissibilità per difetto di interesse.
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE
A differenza delle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - cui, per la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione, spetta il potere di adottare decisioni dotate di efficacia esterna (cosiddetta efficacia panprocessuale) - le sentenze dei giudici ordinari di merito, come quelle dei giudici amministrativi, che statuiscano sulla sola giurisdizione, non sono idonee ad acquistare autorità di giudicato in senso sostanziale ed a spiegare, perciò, effetti al di fuori del processo nel quale siano state rese, essendo le sentenze dei detti giudici suscettibili di acquistare autorità di giudicato (esterno) anche in tema di giurisdizione, e di spiegare, perciò, i propri effetti anche al di fuori del processo nel quale siano state rese, solo se, in esse, la statuizione - sia pure implicita - sulla giurisdizione si coniughi con una statuizione di merito. Ne consegue che, ove la Corte dei conti, sezione giurisdizionale centrale in sede di appello, in un giudizio di responsabilità contabile, rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione, abbia dichiarato l'inammissibilità della citazione in giudizio, con annullamento della sentenza di primo grado, per la mancata audizione personale del convenuto da parte del Procuratore regionale, il ricorso per cassazione contro tale sentenza deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse, mancando la soccombenza del ricorrente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 374, Cod. Proc. Civ. art. 111 com. 3, Costituzione art. 103 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)