Sez. 2, Sentenza n. 2096 del 12/07/1974 (Rv. 370400 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - ATTO DI SPOGLIO - CLANDESTINITA - ESTREMI - IMPOSSIBILITA DEL POSSESSORE DI AVERE COGNIZIONE DEL FATTO - PRESENZA O CONOSCENZA DEL FATTO DA PARTE DI RAPPRESENTANTE DEL POSSESSORE - ESCLUSIONE DELLA CLANDESTINITA.*
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - ATTO DI SPOGLIO - CLANDESTINITA - ESTREMI - IMPOSSIBILITA DEL POSSESSORE DI AVERE COGNIZIONE DEL FATTO - PRESENZA O CONOSCENZA DEL FATTO DA PARTE DI RAPPRESENTANTE DEL POSSESSORE - ESCLUSIONE DELLA CLANDESTINITA.*
Al fine di ritenere l'esistenza di uno spoglio occulto o clandestino e necessario non tanto che il possessore abbia ignorato il fatto, ma soprattutto che egli si sia trovato nell'impossibilita di averne cognizione, onde, per escludere la clandestinita e determinante la presenza di persone che in qualsiasi modo rappresentino il possessore o la conoscenza del fatto da parte delle medesime. (V 1698'59).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)