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Sez. 3, Sentenza n. 7699 del 02/04/2014 (Rv. 630350 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Opposizione a decreto di liquidazione del compenso del c.t.u. - Ordinanza di estinzione del giudizio - Rimedi esperibili - Ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost. - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630350-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

Il provvedimento di estinzione adottato nel procedimento di opposizione a decreto di liquidazione degli onorari in favore del consulente tecnico d'ufficio non è appellabile ma ricorribile per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost., perché esso definisce il procedimento in rito, e come tale sottostà al medesimo regime di impugnazione del provvedimento che definisce il procedimento nel merito.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 15 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 308, Costituzione art. 111 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)