Sez. 3, Ordinanza n. 250 del 11/01/2006 (Rv. 587108 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE | Deduzione in giudizio di un rapporto di affitto di fondo rustico - Infondatezza "prima facie" - Conseguenze - Competenza della sezione specializzata agraria - Esclusione - Accertamento dell'esistenza del rapporto agrario da parte del giudice ordinario rimasto competente - Ammissibilità - Fattispecie.
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE
Il giudice adito, qualora una delle parti eccepisca l'esistenza di un rapporto agrario soggetto alla normativa speciale in materia, può escludere la competenza della sezione specializzata agraria, e ritenere la propria competenza, solo nell'ipotesi in cui alla stregua delle stesse allegazioni delle parti, senza necessità di altre indagini, debba escludersi "ictu oculi" la configurabilità di detto rapporto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del tribunale dichiarativa della propria incompetenza sulla base del rilievo, emerso solo in sede di libero interrogatorio, che oggetto di un contratto di locazione non fosse soltanto un capannone ad uso zootecnico, ma anche i terreni circostanti; nell'applicare il principio di cui sopra, la S.C. ha ulteriormente precisato che il giudice ordinario, all'esito del giudizio di merito restituito alla sua competenza, resta poi libero di qualificare il rapporto come affitto agrario).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 47, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 47, Legge 14/02/1990 num. 29 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)