Sez. 3, Ordinanza n. 29824 del 19/11/2024 (Rv. 672890-01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IN GENERE | Vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. costituito in sede di accordo di separazione coniugale - Omessa trascrizione - Inopponibilità ai terzi - Responsabilità del cancelliere che autentica l’atto - Insussistenza - Fondamento. TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - OBBLIGO DELLA TRASCRIZIONE - NOTAI ED ALTRI PUBBLICI UFFICIALI - In genere.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IN GENERE
In caso di mancata trascrizione del vincolo di destinazione sui beni di cui all'art. 2645-ter c.c., imposto in sede di accordi di separazione tra i coniugi, che lo renda inopponibile ai terzi, non è configurabile alcuna responsabilità a carico del cancelliere che autentica l'atto di separazione, posto che la norma delinea la trascrizione quale facoltà a richiesta della parte interessata e non quale obbligo del pubblico ufficiale che riceve l'atto.
Cod. Proc. Civ. art. 473 bis n. 51, Cod. Civ. art. 2645 ter, Cod. Civ. art. 2657 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2671 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2699
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)