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Sez. 3, Ordinanza n. 29824 del 19/11/2024 (Rv. 672890-01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IN GENERE | Vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. costituito in sede di accordo di separazione coniugale - Omessa trascrizione - Inopponibilità ai terzi - Responsabilità del cancelliere che autentica l’atto - Insussistenza - Fondamento. TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - OBBLIGO DELLA TRASCRIZIONE - NOTAI ED ALTRI PUBBLICI UFFICIALI - In genere.
Stato
decisa il 2024-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672890-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IN GENERE

In caso di mancata trascrizione del vincolo di destinazione sui beni di cui all'art. 2645-ter c.c., imposto in sede di accordi di separazione tra i coniugi, che lo renda inopponibile ai terzi, non è configurabile alcuna responsabilità a carico del cancelliere che autentica l'atto di separazione, posto che la norma delinea la trascrizione quale facoltà a richiesta della parte interessata e non quale obbligo del pubblico ufficiale che riceve l'atto.

Cod. Proc. Civ. art. 473 bis n. 51, Cod. Civ. art. 2645 ter, Cod. Civ. art. 2657 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2671 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2699

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)