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Sez. L, Sentenza n. 17517 del 30/08/2005 (Rv. 583650 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Di mobilità - Calcolo del requisito dimensionale per le imprese artigiane - Applicabilità alle imprese commerciali - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583650-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE

Ai fini del riconoscimento dell'indennità di mobilità, il criterio della media del semestre precedente all'apertura della procedura - previsto dall'art. 1, comma primo, legge n. 223 del 1991 per le imprese commerciali, ed esteso (dal successivo art. 12, comma primo) alle imprese artigiane - è applicabile anche alle imprese commerciali, atteso che esso tende ad identificare con effettività il requisito numerico, il quale avrebbe carattere aleatorio se verificato al momento dell'apertura della procedura, e che non sono di ostacolo alla suddetta interpretazione nè rilievi di carattere sistematico, nè il dato letterale dell'art. 12, comma terzo, cit., come modificato dall'art. 7, comma settimo del d.l. n. 148 del 1993, convertito nella legge n. 236 del 1993. (Sulla base di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva calcolato il requisito dimensionale al momento dell'apertura della procedura, ritenendo, sulla base dell'interpretazione letterale e sistematica della normativa, non estensibile il criterio di calcolo previsto per le imprese industriali ed artigiane).

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 1, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 12, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 16 CORTE COST., Legge 19/07/1993 num. 236 CORTE COST., Decreto Legge 20/05/1993 num. 148 art. 7 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)