Sez. 2, Sentenza n. 660 del 29/01/1996 (Rv. 495608 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - IN GENERE | Emissione del decreto di comparizione delle parti ex art. 689 comma secondo cod. proc. civ. - Assunzione di informazioni dai C.C., sui fatti lamentati nel ricorso, prima dell'udienza di comparizione - legittimità -.
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - IN GENERE
Nel procedimento possessorio, il Pretore che abbia ordinato la comparizione delle parti a norma dell'art. 689, comma secondo, cod. proc. civ., legittimamente, dopo aver emesso il decreto di comparizione e prima dell'udienza di comparizione delle parti, può chiedere informazioni ai Carabinieri sui fatti lamentati in ricorso, atteso che dette informazioni, da un lato, hanno un valore semplicemente indiziario e, dall'altro, possono formare oggetto dell'esame delle parti prima dell'emissione dell'ordinanza di cui all'ultimo comma del citato art. 689 cod. proc. civ., nel pieno rispetto del principio del contraddittorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 689 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)