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Sez. L, Sentenza n. 881 del 22/02/1978 (Rv. 390213 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DIFFERENZE DAL LAVORO AUTONOMO.*
Stato
decisa il 1978-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390213-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DIFFERENZE DAL LAVORO AUTONOMO.*

Il criterio differenziatore fra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato va ravvisato nel fatto che l'oggetto dell'obbligazione del lavoratore e costituito, nel primo, dalla realizzazione di un risultato (manufatto o servizio) mediante attivita organizzata e svolta dal lavoratore stesso in piena autonomia, nel secondo, dalla prestazione di energie lavorative rivolte a collaborare nell'impresa sotto le direttive dell'imprenditore. Pertanto, la sussistenza di un vincolo d'orario, la predeterminazione del compenso in misura forfettaria, lo assoggettamento a poteri di controllo e di vigilanza possono essere elementi rilevanti per l'affermazione di un rapporto di lavoro subordinato, ove tali da evidenziare l'oggetto dell'obbligazione del lavoratore nei termini indicati, ma di per se non sono decisivi, in quanto non incompatibili con la configurabilita di un rapporto di lavoro autonomo. (V 1455/75, mass n 375022; (V 183/74, mass n 367771).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)