Sez. 3, Sentenza n. 27 del 05/01/1981 (Rv. 410413 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA - IN GENERE - ERRONEA INDICAZIONE DEL TITOLARE DI UNA DITTA INDIVIDUALE - NULLITA DELL'ATTO - LIMITI - CITAZIONE IN APPELLO DELLO STESSO SOGGETTO, QUALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA, GIA PRESENTE IN PRIMO GRADO MA DECEDUTO DOPO IL PASSAGGIO IN DECISIONE DELLA CAUSA IN TALE GRADO DEL GIUDIZIO - VALIDITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA - IN GENERE - ERRONEA INDICAZIONE DEL TITOLARE DI UNA DITTA INDIVIDUALE - NULLITA DELL'ATTO - LIMITI - CITAZIONE IN APPELLO DELLO STESSO SOGGETTO, QUALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA, GIA PRESENTE IN PRIMO GRADO MA DECEDUTO DOPO IL PASSAGGIO IN DECISIONE DELLA CAUSA IN TALE GRADO DEL GIUDIZIO - VALIDITA.*
Poiche la ditta individuale non puo considerarsi un autonomo soggetto di diritto, la citazione dev'essere fatta al suo titolare con la conseguenza che l'errore nell'indicazione di quest'ultimo determina la nullita (e non l'inesistenza, che richiede l'inidoneita assoluta a rendere edotto il destinatario della chiamata in giudizio) dell'atto, sempre che dal complesso di esso non sia possibile identificare, nonostante l'erronea indicazione, la persona effettivamente chiamata in giudizio, come nel caso in cui la citazione in appello sia diretta allo stesso soggetto, quale rappresentante di una ditta individuale, che e stato in giudizio in primo grado ma che sia deceduto dopo il passaggio in decisione della causa in tale grado del giudizio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)