Sez. 1, Sentenza n. 3253 del 01/12/1962 (Rv. 254789 - 01)
DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE - CONTRATTO DI UTILIZZAZIONE DELLA NAVE - TRASPORTO - TRASPORTO DI MERCI - AVARIE - DEPOSITO DELLE MERCI PRESSO L'IMPRESA SBARCHI - PERDITE O AVARIE ANTERIORI A TALE DEPOSITO - RESPONSABILITA DEL VETTORE.*
DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE - CONTRATTO DI UTILIZZAZIONE DELLA NAVE - TRASPORTO - TRASPORTO DI MERCI - AVARIE - DEPOSITO DELLE MERCI PRESSO L'IMPRESA SBARCHI - PERDITE O AVARIE ANTERIORI A TALE DEPOSITO - RESPONSABILITA DEL VETTORE.*
Nello sbarco il deposito presso l'impresa sbarchi delle cose trasportate non si sovrappone, annullando, alle conseguenze giuridiche che il preesistente rapporto di trasporto ha originato tra il vettore e l'avente diritto al carico; pertanto verso tale avente diritto e sempre il vettore responsabile per gli ammanchi e le avarie prodottesi prima dell'affidamento del carico all'impresa sbarchi. (Conf 1862/59, 3738/55).*
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 435
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)