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Sez. L, Sentenza n. 13717 del 22/07/2004 (Rv. 574848 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Diritto alla superiore qualifica e al risarcimento per mancata promozione - Prescrizione decennale - Applicabilità - Riferimento del lavoratore per la quantificazione del danno alle differenze retributive - Conseguente applicabilità della prescrizione quinquennale - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574848-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO

Il diritto del lavoratore dipendente, che, deducendo l'irregolare e scorretto svolgimento delle procedure di selezione, reclami il riconoscimento della superiore qualifica ed il risarcimento dei danni per la mancata promozione, soggiace alla prescrizione decennale, atteso (per quanto concerne in particolare la pretesa risarcitoria) che i danni lamentati derivano non dalla violazione del principio del "neminem laedere" (art. 2043 cod. civ.) ma da un illecito contrattuale, mentre non rileva, ai fini dell'applicabilità della prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ., la circostanza che il lavoratore abbia fatto riferimento, in via di mero parametro per la quantificazione del danno, alle differenze retributive che gli sarebbero spettate in caso di promozione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)