Sez. L, Sentenza n. 5227 del 07/04/2001 (Rv. 545746 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - IN GENERE | Oggetto della prova - Giudizi - Esclusione - Apprezzamenti inscindibili dalla percezione del fatto storico - Utilizzazione da parte del giudice - Ammissibilità - Fattispecie.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - IN GENERE
In materia di prova testimoniale, benché i giudizi non possano costituire oggetto di prova, essendo vietato demandare ai testi la valutazione dei fatti, laddove si tratti di apprezzamenti di assoluta immediatezza, praticamente inscindibili dalla percezione dello stesso fatto storico, essi possono concorrere al convincimento del giudice (nella specie, oggetto della testimonianza erano le mansioni svolte da una lavoratrice, di cui era controversa la natura subordinata o autonoma; la S.C. ha affermato che correttamente il giudice di merito aveva utilizzato il risultato della prova nel corso della quale dette mansioni erano state definite semplici e ripetitive).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)