Sez. 2, Sentenza n. 7257 del 12/05/2003 (Rv. 562912 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - SERVITÙ DI VEDUTA - IN GENERE | Acquistata per usucapione - Rispetto della regola della distanza delle costruzioni sul fondo vicino - Ai sensi dell'art. 907 cod. civ. - Contenuto - Riferibilità al potere di ricostruzione degli edifici demoliti - Esclusione - Fondamento.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - SERVITÙ DI VEDUTA - IN GENERE
In tema di servitù prediali, il diritto di pretendere (ai sensi dell'art. 907 cod. civ.) l'osservanza della distanza in ordine alla servitù di veduta, acquistata per usucapione, verso il fondo del vicino, ha ad oggetto solo le nuove costruzioni, non anche le eventuali ricostruzioni di edifici demoliti, potendo questi essere ricostruiti. Infatti, non ha fondamento giuridico la pretesa espansione del contenuto della servitù in ragione dell'avvenuta demolizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 907 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1027
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)