Sez. 6, Sentenza n. 6001 del 01/04/1998 Ud. (dep. 21/05/1998) Rv. 210535 - 01
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE E DI DISCIPLINA - IN GENERE | Malattia fisica e psichica - Accertamento - Necessità di perizia medica - Esclusione - Ragioni - Condizioni di configurabilità del reato - Realizzazione delle conseguenze - Necessità - Esclusione.
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE E DI DISCIPLINA - IN GENERE
In materia di abuso dei mezzi di correzione e di disciplina il pericolo di una malattia fisica o psichica richiesto dall'art.571 cod. pen. non deve essere accertato necessariamente attraverso una perizia medico-legale, ma può essere desunto anche dalla natura stessa dell'abuso, secondo le regole della comune esperienza; e può ritenersi, senza bisogno di alcuna indagine eseguita sulla base di particolari cognizioni tecniche, allorquando la condotta dell'agente presenti connotati tali da risultare suscettibile in astratto di produrre siffatta conseguenza. Nè occorre, trattandosi di tipico reato di pericolo, che questa si sia realmente verificata, atteso che l'esistenza di una lesione personale è presa in considerazione come elemento costitutivo della ipotesi diversa e più grave prevista dal secondo comma dell'art.571.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 571 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)