Sez. 1, Sentenza n. 15344 del 01/12/2000 (Rv. 542318 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - CONTROLLI - SUCCESSIVI (APPROVAZIONI) | Contratti di diritto privato ad evidenza pubblica - Approvazione - Natura - Condicio iuris - Conseguenze - Contratti traslativi della proprietà o di altri diritti reali - Produzione dell'effetto del trasferimento dal momento del perfezionamento del contratto, a differenza degli effetti obbligatori, subordinati all'approvazione - Esclusione - Rischio della impossibilità della prestazione nelle more dell'approvazione - A carico dell'acquirente - Esclusione - A carico dell'alienante - Sussistenza.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - CONTROLLI - SUCCESSIVI (APPROVAZIONI)
L'approvazione dei contratti di diritto privato ad evidenza pubblica stipulati dalla p.a. con i privati costituisce una "condicio iuris" sospensiva dell'efficacia di un negozio già perfetto. Ne consegue che, nei contratti ad evidenza pubblica traslativi della proprietà o di altri diritti reali, in attesa dell'approvazione, l'effetto "naturale" del trasferimento della proprietà (o di altro diritto reale)non si verifica fin dal momento del perfezionamento, ma è, al pari degli effetti "obbligatori", quali l'obbligo della consegna del bene e del pagamento del prezzo, subordinato all'approvazione. Pertanto, in tali ipotesi, il rischio dell'impossibilità della prestazione sopravvenuta nelle more dell'approvazione è, a norma dell'ultimo comma dell'art. 1465 cod. civ., a carico dell'alienante, e non dell'acquirente. (Fattispecie in tema di vendita dal ministero delle finanze a privati di arenile eroso dalle mareggiate nel periodo di tempo intercorrente tra il momento dell'aggiudicazione e quello dell'approvazione.)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1465, Cod. Civ. art. 1470
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)