Sez. L, Sentenza n. 9867 del 05/10/1998 (Rv. 519431 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE | Contratto collettivo - Norma prevedente inquadramento in diversi livelli di lavoratori esercenti le medesime mansioni - Nullità per contrasto con principi costituzionali o con norme imperative - Esclusione (Fattispecie riguardante l'Accordo collettivo nazionale del 31 ottobre 1989 nella parte prevedente inquadramento su due livelli, terzo e secondo, di lavoratori addetti alla conduzione di mezzi navali di stazza inferiore a 50 tonnellate, con possibilità di passaggio al superiore livello secondo dopo 12 anni di permanenza nel livello inferiore).
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE
La norma di un accordo collettivo che inquadri su livelli diversi lavoratori esercitanti le medesime mansioni, condizionando il passaggio al livello superiore, con connesso miglioramento retributivo, ad una determinata anzianità in quello inferiore, non può considerarsi nulla per contrasto con norme imperative, atteso che non è ipotizzabile un conflitto con l'art. 36 Cost., norma non idonea a fondare un principio di comparazione soggettiva fra i lavoratori, non sussiste un principio generale di parità di trattamento a parità di mansioni e, infine, non è configurabile un contrasto con i principi di correttezza e di buona fede (art. 1175 e 1375 cod. civ.) i quali non introducono nel rapporto diritti e obbligazioni che il contratto non contempla né possono atteggiarsi a parametri di valutazione del contratto nel suo momento formativo. (Principio affermato con riguardo all'Accordo collettivo nazionale del 31 ottobre 1989 nella parte in cui inquadra su due livelli, terzo e secondo, i lavoratori addetti alla conduzione di mezzi navali di stazza inferiore a 50 tonnellate, prevedendo il passaggio al superiore secondo livello dopo 12 anni di permanenza nel livello inferiore).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)