diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 65 del 23/02/2001 (Rv. 544074 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI | Alloggio di I.A.C.P. - Intimazione di rilascio - Opposizione dinanzi al Pretore, ai sensi dell'art. 11 d.P.R. 1035/1972, del coniuge superstite, già convivente con l'assegnatario - Domanda di conservazione del godimento dell'alloggio, possedendone i requisiti di legge - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Diritto soggettivo, da esaminare nel merito - Configurabilità.
Stato
decisa il 2001-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544074-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI

L'opposizione dinanzi al Pretore, ai sensi dell' art. 11 d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035, all'ordine di rilascio di alloggio di edilizia popolare, adottato dall'ente proprietario nei confronti di chi assuma occuparlo senza titolo, proposta dall'intimato chiedendo in via riconvenzionale di conservare il godimento di detto alloggio, essendo in possesso dei requisiti di legge (nella specie coniuge convivente con l' assegnatario, a questi superstite, e rientrante nei limiti di reddito) appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario perché tale domanda non incide sul procedimento pubblicistico di assegnazione, ma mira a contrapporre all' atto amministrativo di autotutela una posizione di diritto soggettivo, attinente al rapporto locativo costituitosi a seguito dell'originaria assegnazione, da esaminare nel merito.

Riferimenti normativi: DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 11 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 6 CORTE COST., DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)