Sez. 3, Sentenza n. 23815 del 16/11/2007 (Rv. 600318 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE | Divieto di cui all'art. 437 cod. proc. civ. - Eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio - Inclusione - Mere difese ed eccezioni in senso lato - Esclusione - Pronunzia relativa - Vizio di ultrapetizione - Esclusione - Violazione delle norme di cui all'art. 418 cod. proc. civ. quanto alle modalità di introduzione di domanda riconvenzionale e di "reconventio reconventionis" - Lesione del principio del contraddittorio e invalida costituzione del rapporto processuale - Eccezioni relative - Rilievo anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo - Ammissibilità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE
Riferendosi il divieto di cui all'art. 437 cod. proc. civ. esclusivamente alle eccezioni, processuali e di merito, rimesse dalla legge alla facoltà della parte interessata e non anche, quindi, alle mere difese e alle eccezioni in senso lato, le nullità conseguenti alla violazione del contraddittorio e alla invalida costituzione del rapporto processuale sono rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo sicché la pronuncia su di esse non é censurabile sotto il profilo della violazione di ultrapetizione; può, pertanto, essere dedotta e, eventualmente, rilevata d'ufficio dal giudice del secondo grado, per la prima volta in appello, la violazione delle norme dettate dall'art. 418 cod. proc. civ. in relazione alla modalità di introduzione della domanda riconvenzionale e della "reconventio reconventionis" nel rito del lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 418 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)