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Sez. 3, Ordinanza n. 9925 del 17/04/2026 (Rv. 677565-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE | Notificazione eseguita ex art. 139, comma 2, c.p.c. - Limite di validità - Palese incapacità del consegnatario - Indagini dell'ufficiale giudiziario - Delimitazione - Effetti, anche sulla relata di notifica - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677565-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE

In tema di notificazione degli atti giudiziari, ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c., la consegna dell'atto a persona di famiglia è validamente eseguita quando il consegnatario abbia compiuto quattordici anni e non risulti palesemente incapace, senza che incomba sull'ufficiale giudiziario, le cui attestazioni fanno fede fino a querela di falso, l'obbligo di svolgere ulteriori indagini sulla maturità del minore o sulla presenza di altri soggetti maggiorenni, né di darne conto nella relata di notifica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto a distanza di otto anni dalla pubblicazione della sentenza impugnata, ritenendo pienamente valida la notifica dell'atto di citazione in primo grado, effettuata mediante consegna del plico al figlio quindicenne del destinatario presso la residenza di quest'ultimo).

Cod. Proc. Civ. art. 139 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)