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Sez. 2, Ordinanza n. 7222 del 25/03/2026 (Rv. 677654-01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ESTENSIONE - BENI O SERVIZI IN COMUNE TRA CONDOMINI | Nozione - Estensione - Conseguenze - Elenco contenuto in atto divisionale - Tassatività - Esclusione.
Stato
decisa il 2026-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677654-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ESTENSIONE - BENI O SERVIZI IN COMUNE TRA CONDOMINI

Rientrano tra le parti comuni dell'edificio (art. 1117 c.c.) e, in caso di divisione dell'edificio cui i detti spazi accedono, vi restano compresi anche se l'atto di divisione abbia omesso di inserirli tra le parti comuni, i cd. volumi tecnici, ossia quelli destinati a contenere gli impianti tecnici del fabbricato (quali i vani ascensore, caldaia, autoclave, contatori) o altri beni comuni (quale il vano scale) e quelli insuscettibili di separato o autonomo godimento, per essere vincolati all'uso comune, in virtù della loro naturale destinazione o della loro connessione materiale e strumentale rispetto alle singole parti dell'edificio.

Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)