Sez. 3, Sentenza n. 5884 del 16/03/1982 Ud. (dep. 12/06/1982) Rv. 154214 - 01
IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - PARZIALE - INFERMITÀ FISICA O PSICHICA - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE - MALATTIA DI TALE GRAVITÀ DA RIDURRE GRANDEMENTE LA CAPACITÀ DI INTENDERE O DI VOLERE DEL SOGGETTO - NECESSITÀ.*
IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - PARZIALE - INFERMITÀ FISICA O PSICHICA - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE - MALATTIA DI TALE GRAVITÀ DA RIDURRE GRANDEMENTE LA CAPACITÀ DI INTENDERE O DI VOLERE DEL SOGGETTO - NECESSITÀ.*
Per la configurabilità della diminuente del vizio parziale di mente non è sufficiente la presenza di un'infermità psichica o fisica, ma occorre che essa sia di tale gravità da ridurre notevolmente, pur senza escluderla del tutto, la capacità di intendere o di volere del soggetto, come è richiesto specificamente dall'art. 89 cod. pen. che usa l'avverbio "grandemente". (Conf mass n 148460).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 89 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)