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Sez. 1, Sentenza n. 672 del 15/12/1983 Ud. (dep. 23/01/1984) Rv. 162323 - 01

ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - PORTO ABUSIVO - LOCUZIONE LEGISLATIVA: "ILLEGALMENTE" - RILIEVO - CONOSCENZA DA PARTE DELL'AGENTE - IRRILEVANZA AI FINI DELLA PUNIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162323-01

ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - PORTO ABUSIVO - LOCUZIONE LEGISLATIVA: "ILLEGALMENTE" - RILIEVO - CONOSCENZA DA PARTE DELL'AGENTE - IRRILEVANZA AI FINI DELLA PUNIBILITÀ.*

L'avverbio "illegalmente", che figura nel precetto contenuto nell'art. 2 della legge n. 895 del 1967, così come sostituito dall'art. 10 legge n. 494 del 1974, pur integrando la fattispecie, nel senso di delimitarne l'estensione rispetto ai casi di detenzione autorizzata, e quindi lecita, non rientra nel fatto incriminato, ma è un dato esterno ad esso, una sua qualificazione giuridica e, quindi un'entità normativa. Pertanto, la sua conoscenza da parte dell'agente, al pari della antigiuridicità in generale, non è necessaria al fine della sussistenza dell'elemento psicologico del reato, e, quindi, del reato stesso, in virtù dell'art. 5 cod. pen.. (sull'irrilevanza dell'errore su legge penale, in materia, V. Mass. N. 157862; V. Mass. N. 156089, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)