Sez. L - , Sentenza n. 29774 del 19/11/2018 (Rv. 651394 - 01)
ELEZIONI - OPERAZIONI ELETTORALI | Lavoratore collocato in CIG - Svolgimento di funzioni presso gli uffici elettorali - Diritto al riposo compensativo - Esclusione - Fondamento.
ELEZIONI - OPERAZIONI ELETTORALI
Il lavoratore chiamato ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, nel periodo di collocazione in CIG, non ha diritto ai riposi compensativi per i giorni festivi o non lavorativi, eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle suddette operazioni, di cui all'art. 119, comma 2, del d.P.R. n. 361 del 1957, così come sostituito dall'art. 11 della l. n. 53 del 1990, ed autenticamente interpretato dall'art. 1 della l. n. 69 del 1992, in quanto, costituendo la piena funzionalità del rapporto lavorativo il presupposto indispensabile per l'applicazione di tale disciplina, sarebbe incongruo consentire il recupero delle energie psico-fsiche ad un lavoratore di cui è sospeso l'obbligo di prestare attività lavorativa.
Riferimenti normativi: DPR 30/03/1957 num. 361 art. 119 CORTE COST., Legge 21/03/1990 num. 53 art. 11, Legge 29/01/1992 num. 69 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)