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Sez. L, Sentenza n. 4936 del 05/06/1987 (Rv. 453557 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALL'ASSEGNAZIONE DI UNA DETERMINATA QUALIFICA - CRITERI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA QUALIFICA DI REGISTA DI SECONDA CLASSE DELLA RAI.*
Stato
decisa il 1987-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453557-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALL'ASSEGNAZIONE DI UNA DETERMINATA QUALIFICA - CRITERI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA QUALIFICA DI REGISTA DI SECONDA CLASSE DELLA RAI.*

Nella controversia concernente l'assegnazione di una determinata qualifica, il giudice del merito deve determinare le mansioni proprie di tale qualifica ai sensi della contrattazione collettiva (da interpretare secondo i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ.), accertare quali siano state in concreto le mansioni svolte dal lavoratore e raffrontare infine queste mansioni con quelle previste dalla declaratoria contrattuale, al fine di valutare (dando adeguata motivazione del proprio convincimento) se il lavoratore abbia effettivamente svolto le mansioni della qualifica pretesa. (nella specie, la S.C. ha censurato l'impugnata sentenza, la quale, ai fini del riconoscimento della qualifica di regista di seconda classe ai sensi del contratto collettivo per i dipendenti della RAI del 1975, aveva escluso la "importanza" di trasmissioni televisive culturali, e quindi l'analogia con le trasmissioni teatrali o di svago, esclusivamente sulla base del non rilevante impegno organizzativo ed economico-finanziario senza considerare se la comune volontà delle parti non avesse inteso ritenere tale analogia anche per programmi culturali - purché caratterizzati da un minimo d'impegno organizzativo essenziale alla qualifica di regista - in relazione alla funzione educativa del servizio televisivo pubblico). (V 2203/85, mass n 440082; (V 3433/84, mass n 435445).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)