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Sez. 6, Sentenza n. 265 del 30/01/1992 Cc. (dep. 23/05/1992) Rv. 190776 - 01

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari (in genere) - Sostanze vietate - In genere | Additivi chimici non autorizzati - Estinzione del reato - Confisca - Obbligatorietà - "Ratio".
Stato
decisa il 1992-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/190776-01

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari (in genere) - Sostanze vietate - In genere

Nel caso di prodotti alimentari confezionati con additivi chimici non autorizzati, la cui vendita, detenzione per la vendita, somministrazione e distribuzione per il consumo sono vietate dall'art. 5, lett. g), della legge 30 aprile 1962, n. 283, la confisca è obbligatoria nel caso di proscioglimento per estinzione del reato perché trattasi di cose obiettivamente criminose o tali da rappresentare un rischio, anche potenziale, per la salute pubblica, messa in pericolo dallo stesso impiego degli additivi non autorizzati e perciò ritenuti, almeno potenzialmente, nocivi. Il giudizio di pericolosità è, infatti, contenuto nella stessa legge ed è formulato, per esclusione, con riferimento agli additivi ritenuti innocui, allo stato, secondo le conoscenze scientifiche del momento dal Ministero della sanità. Nè ad escludere l'obbligatorietà della confisca, può invocarsi una diversa ed ipotetica utilizzazione della cosa, dovendosi, a tal fine, aver riguardo al fatto illecito come accertato dagli organi di polizia giudiziaria e dal magistrato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 lett. G CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)