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Sez. L, Sentenza n. 5186 del 12/06/1987 (Rv. 453793 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE - RAPPORTO DI PARASUBORDINAZIONE - ACCERTAMENTO DELLA CONFIGURABILITÀ DI ESSO AI FINI DELLA DECISIONE SULLA COMPETENZA - RILEVANZA - ESCLUSIONE DEL MEDESIMO AL MOMENTO DELLA DECISIONE DEL MERITO - INFLUENZA SULLA COMPETENZA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453793-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE - RAPPORTO DI PARASUBORDINAZIONE - ACCERTAMENTO DELLA CONFIGURABILITÀ DI ESSO AI FINI DELLA DECISIONE SULLA COMPETENZA - RILEVANZA - ESCLUSIONE DEL MEDESIMO AL MOMENTO DELLA DECISIONE DEL MERITO - INFLUENZA SULLA COMPETENZA - INAMMISSIBILITÀ.*

A norma dell'art. 5 cod. proc. civ., la Competenza si determina in base al contenuto della domanda, ed in relazione al quid disputatum e non già al quid decisum, sicché il giudice del lavoro, ritenuto configurabile, ai fini della decisione sulla Competenza, un rapporto di parasubordinazione (che può concretarsi anche nella prestazione di opera professionale) ai sensi dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., ben può escluderne poi la sussistenza al momento della decisione del merito della controversia. (V 1920/85, mass n 439833; (V 3768/69, mass n 344408; (V 2815/69, mass n 342606).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)