Sez. 1, Sentenza n. 5983 del 17/06/1999 (Rv. 527590 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO "IUSSU IUDICIS" (CHIAMATA) - IN GENERE | Presupposti - Ragioni di mera opportunità processuale - Sufficienza - Comunanza ed indivisibilità del rapporto sostanziale rispetto a tutti i soggetti chiamati - Necessità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO "IUSSU IUDICIS" (CHIAMATA) - IN GENERE
L'intervento in causa "iussu iudicis" (art. 107 cod. proc. civ.), determinando una forma di litisconsorzio meramente processuale, può essere disposto (a differenza che nell'ipotesi disciplinata dal precedente art. 102 del codice di rito) sulla base di un giudizio di mera opportunità processuale, e non richiede, pertanto, che il rapporto sostanziale sia comune ed indivisibile rispetto ai soggetti chiamati.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)