diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 3576 del 09/11/2006 Cc. (dep. 31/01/2007) Rv. 236016 - 01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - MINORENNE | Particolari cautele - Ambito di applicazione - Escussione del minorenne in fase di indagini preliminari - Presenza del genitore - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-11-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236016-01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - MINORENNE

Le particolari cautele dettate dall'articolo 498, comma quarto, cod. proc. pen. per l'esame testimoniale del minorenne -la cui adozione è rimessa al potere discrezionale del giudice del dibattimento- non si applicano in sede di sommarie dichiarazioni rese dal minorenne nel corso delle indagini preliminari. Da tale principio, peraltro, non può ricavarsi un divieto alla partecipazione del genitore all'assunzione delle dichiarazioni del minorenne nella fase delle indagini preliminari, né un tale divieto è sancito in qualche altra norma dell'ordinamento. (Da queste premesse la S.C. ha rigettato la doglianza articolata sul rilievo dell'inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese da un minorenne per il fatto che questi, nella fase delle indagini preliminari, era stato sentito alla presenza del genitore: trattavasi di circostanza che poteva in ipotesi influire sull'attendibilità del minore, ma non integrava alcuna nullità, stante il principio di tassatività delle nullità).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 498 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)