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Sez. 1, Sentenza n. 3348 del 16/01/1995 Ud. (dep. 28/03/1995) Rv. 200692 - 01

Reati contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - Concernenti le manifestazioni sediziose e pericolose | Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - Condizioni per la configurabilità del reato - Attitudine dei rumori a propagarsi in modo da essere idonei a disturbare più persone - Necessità - Sussistenza - Fattispecie in materia di rumori prodotti in uno stabile condominiale.
Stato
decisa il 1995-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200692-01

Reati contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - Concernenti le manifestazioni sediziose e pericolose

Per la configurabilità del reato di cui all'art. 659 cod. pen. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) è necessario che i rumori abbiano una certa attitudine a propagarsi, in modo da essere idonei a disturbare più persone. Pertanto, quando si tratta di rumori prodotti in edificio condominiale è necessario che essi, tenuto conto anche dell'ora (notturna o diurna), in cui vengono prodotti, arrechino disturbo ovvero abbiano l'idoneità concreta di arrecare disturbo ad una parte notevole degli occupanti del medesimo edificio, configurandosi altrimenti soltanto un illecito civile da inquadrarsi nell'ambito dei rapporti di vicinato. Ne consegue che per affermare la sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen. è necessario procedere all'accertamento della natura dei rumori prodotti dal soggetto agente e alla loro diffusività tale da essere idonei ad arrecare disturbo ad un numero rilevante di persone e non soltanto a chi ne lamenta il fastidio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 659

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)