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Sez. U, Ordinanza n. 22 del 12/10/1993 Cc. (dep. 20/12/1993) Rv. 195357 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - In genere | Misura diversa dalla custodia cautelare - Revoca nel corso del procedimento di impugnazione - Persistenza dell'interesse all'impugnazione - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1993-10-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/195357-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - In genere

Il principio secondo cui la revoca della misura cautelare personale, intervenuta nel corso del procedimento incidentale di riesame o, comunque, di impugnazione del provvedimento con il quale la misura è stata applicata o mantenuta, non comporta il venir meno dell'interesse a coltivare il gravame, poiché la persistenza di questo deve essere apprezzata con riguardo non solo alla perdurante limitazione della libertà personale, ma anche alla necessità di precostituirsi, ai sensi dell'art.314 comma secondo cod. proc. pen., una decisione irrevocabile sulla legittimità della misura ai fini dell'eventuale domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione, trova applicazione nel caso in cui la misura applicata o mantenuta sia la custodia cautelare, comprensiva anche degli arresti domiciliari, e non pure quando si tratti di altre misure coercitive od interdittive, atteso che su di queste non può fondarsi il diritto alla riparazione suddetta. Ne consegue che la revoca di tali ultime misure sopravvenuta nel corso del procedimento incidentale importa il venir meno dell'interesse al gravame da parte dell'indagato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)