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Sez. 1, Ordinanza n. 1992 del 08/10/1971 Cc. (dep. 25/02/1972) Rv. 120253 - 01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI ISTRUTTORI - DIFESA E DIFENSORI - AVVISO DI PROCEDIMENTO - DELEGA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/120253-01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI ISTRUTTORI - DIFESA E DIFENSORI - AVVISO DI PROCEDIMENTO - DELEGA - ESCLUSIONE.*

L'incombente dell'avviso e dell'invito, di cui all'art 304 nel testo modificato dalla legge n 932 del 1969 non puo essere delegato, ai sensi degli artt 296 e 392 cod proc pen, al magistrato del luogo in cui l'atto dev'essere compiuto. Infatti, la richiesta di rogatoria del magistrato procedente al magistrato delegato e gia, di per se, un provvedimento istruttorio ordinatorio, rientrante nell'attivita istruttoria intesa in senso lato, si che dev'essere preceduto e non seguito dall'incombente di cui alla innovazione legislativa. Cio e tanto piu a dirsi quando la richiesta di rogatoria ha per oggetto l'interrogatorio dell'imputato con ordine di comparizione, e cioe un atto chiaramente riferibile ad una istruzione gia iniziata da parte del magistrato delegante.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 296 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 392 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)