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Sez. U, Ordinanza n. 11526 del 24/07/2003 (Rv. 565426 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - TUTELA GIURIDICA DELLE PERSONE RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA (CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE - RATIFICATA CON LEGGE 21 GIUGNO 1971 N. 804) - COMPETENZE SPECIALI | Art. 5, n. 2, della Convenzione - Materia di obbligazione alimentare - Competenza complementare e suppletiva del giudice del luogo del domicilio o della residenza abituale del creditore di alimenti - Esclusiva utilizzabilità da parte del creditore stesso - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565426-01

COMUNITÀ EUROPEA - TUTELA GIURIDICA DELLE PERSONE RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA (CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE - RATIFICATA CON LEGGE 21 GIUGNO 1971 N. 804) - COMPETENZE SPECIALI

L'art. 5, n. 2, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 21 giugno 1971, n. 804 -, il quale, in "materia di obbligazione alimentare" (da intendere in senso ampio, comprensivo dei diversi istituti della obbligazione di mantenimento e di quella di alimenti previsti nel nostro ordinamento), fissa, in deroga al criterio generale del domicilio del convenuto, la competenza complementare e suppletiva del giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale, va interpretato (in conformità alla sentenza della Corte di giustizia 20 marzo 1997, in causa C - 295/95) nel senso che il criterio in esso indicato è utilizzabile soltanto dal creditore, in una prospettiva di maggiore tutela del soggetto debole del rapporto.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5, Legge 21/06/1971 num. 804

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)