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Sez. 3, Sentenza n. 2030 del 18/05/1977 (Rv. 385753 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RISPOSTE DEI TESTIMONI - PROVA CONTRARIA - TERMINE DI DEDUZIONE - INTEGRAZIONE DEI CAPITOLI E DELLE LISTE TESTIMONIALI - DEDUZIONE DELLA PROVA CONTRARIA - TERMINE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI CONCEDERE ALLE PARTI UN TERMINE PER FORMULARE OD INTEGRARE LE INDICAZIONI - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1977-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385753-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RISPOSTE DEI TESTIMONI - PROVA CONTRARIA - TERMINE DI DEDUZIONE - INTEGRAZIONE DEI CAPITOLI E DELLE LISTE TESTIMONIALI - DEDUZIONE DELLA PROVA CONTRARIA - TERMINE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI CONCEDERE ALLE PARTI UN TERMINE PER FORMULARE OD INTEGRARE LE INDICAZIONI - CONDIZIONE.*

La prova contraria deve essere chiesta, con indicazione delle persone da far esaminare, nella prima risposta successiva alle deduzioni dell'altra parte, anche quando si intenda espletare prova contraria diretta o controprova sugli stessi fatti articolati dall'avversario, sebbene in tal caso non occorra l'articolazione delle corrispondenti circostanze negative. Soltanto se la controprova sia stata tempestivamente chiesta, il giudice puo avvalersi del potere discrezionale, non sindacabile in Cassazione, di concedere alle parti un termine per formulare od integrare le indicazioni relative alle persone da escutere come testi. (V 1051/72, mass n 355819).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)