Sez. 3, Sentenza n. 2100 del 07/08/1967 (Rv. 329224 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEIUSSORE PER OBBLIGAZIONI FUTURE - RINUNCIA PREVENTIVA DA PARTE DEL FIDEIUSSORE - AMMISSIBILITA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEIUSSORE PER OBBLIGAZIONI FUTURE - RINUNCIA PREVENTIVA DA PARTE DEL FIDEIUSSORE - AMMISSIBILITA.*
Il fideiussore per obbligazione futura ben puo rinunciare preventivamente ad avvalersi dell'Estinzione della garanzia, comminata dall'art. 1956 cod. civ.per l'ipotesi in cui il creditore conceda credito al debitore principale con la consapevolezza delle mutate sue condizioni patrimoniali e, cio malgrado, senza speciale autorizzazione del fideiussore. Tale rinuncia preventiva, invero, non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto, in definitiva, l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1956
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)