Sez. L, Sentenza n. 21355 del 18/09/2013 (Rv. 628367 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RENDITA VITALIZIA | Somma percepita dal lavoratore a titolo di riserva matematica - Soggezione a tassazione - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RENDITA VITALIZIA
La somma ottenuta giudizialmente dal lavoratore a titolo di riserva matematica, nel caso di omissioni contributive, costituisce una provvista - necessaria ad ottenere un beneficio corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva ed eventualmente tramite il pagamento di quanto è necessario per costituire la rendita di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 - non assimilabile in alcun modo ad un trattamento pensionistico e retributivo del lavoratore e, dunque, non soggetta a tassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)