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Sez. 1, Ordinanza n. 24577 del 13/09/2024 (Rv. 672365-01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Divieto di espulsione dello straniero che versi in gravi condizioni psicofisiche o gravi patologie - Dovere del giudice in caso di allegazione - Possibilità di rinvio ai concetti di "suitas" e imputabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672365-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di divieto di espulsione dello straniero che versi in gravi condizioni psicofisiche o gravi patologie, ai sensi dell'art.19, comma 2 lett. d-bis del d. lgs. n. 286 del 1998, nella versione conseguente alla modifica disposta dall'art. 1, comma 1, lett. e) del d. l. n. 130 del 2020, conv. con modif. con l. n. 173 del 2020, ratione temporis applicabile, il giudice è tenuto a verificare, ove dedotte, l'effettiva ricorrenza di tali condizioni, al momento dell'emissione del decreto di espulsione, e se le stesse siano tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute nel caso di rientro nel paese di origine o di provenienza, senza che assumano rilievo profili legati alla suitas ovvero alla imputabilità di precedenti condotte di reato, per le quali lo stesso straniero sia stato condannato.

Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 85 CORTE COST., Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 art. 1 com. 1 lett. E, Legge 18/12/2020 num. 173 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)