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Sez. 2, Sentenza n. 586 del 13/01/2005 (Rv. 579182 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NULLITÀ DELLA SENTENZA - INESISTENZA | Ipotesi di inesistenza diversa da quella prevista dall'art. 361 cod. proc. civ. - Configurabilità - Nozione - Ricostituzione di sentenza sottratta o smarrita mediante riproduzione del solo dispositivo - Inclusione.
Stato
decisa il 2005-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579182-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NULLITÀ DELLA SENTENZA - INESISTENZA

Poiché, oltre all'ipotesi di mancanza della sottoscrizione espressamente prevista dall'art. 161 cod. proc. civ., è configurabile esistenza della sentenza in tutti i casi in cui la stessa difetti di quel minimo di elementi e presupposti indispensabili per produrre l'effetto di certezza giuridica, che è lo scopo del giudicato, è inesistente la decisione, che - nel verificare l'impossibilità di ricostituire la sentenza andata smarrita, secondo il procedimento previsto dall'art. 113 cod. proc. pen., applicabile, in difetto di disposizioni specifiche, al rito civile - ne riproduca il contenuto facendo riferimento al solo dispositivo esistente in originale. Se manchi delle altre parti (svolgimento del processo, esposizione dei fatti rilevanti di causa, motivazione), che costituiscono elementi necessari per l'esistenza dell'atto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 112, Cod. Proc. Pen. art. 113

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)