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Codice Penale

Testo in vigore al

Art. 117 Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti

1. Se, per le condizioni o le qualita' personali del colpevole, o per i rapporti fra il colpevole e l'offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato. Nondimeno, se questo e' piu' grave, il giudice puo', rispetto a coloro per i quali non sussistono le condizioni, le qualita' o i rapporti predetti, diminuire la pena.114115

Art. 118 Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti

1. Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l'intensita' del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono.

Art. 119 Valutazione delle circostanze di esclusione della pena

1. Le circostanze soggettive le quali escludono la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono.

2. Le circostanze oggettive che escludono la pena hanno effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato.

Capo IV. Della persona offesa dal reato

Art. 120 Diritto di querela

1. Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta o istanza ha diritto di querela.

2. Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d'infermita' di mente, il diritto di querela e' esercitato dal genitore o dal tutore.

3. I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati possono esercitare il diritto di querela, e possono altresi', in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volonta', espressa o tacita, del minore o dell'inabilitato.

Art. 121 Diritto di querela esercitato da un curatore speciale

1. Se la persona offesa e' minore degli anni quattordici o inferma di mente, e non v'e' chi ne abbia la rappresentanza, ovvero chi l'esercita si trovi con la persona medesima in conflitto di interessi, il diritto di querela e' esercitato da un curatore speciale.

Art. 122 Querela di uno fra piu' offesi

1. Il reato commesso in danno di piu' persone e' punibile anche se la querela e' proposta da una soltanto di esse.

Art. 123 Estensione della querela

1. La querela si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.

Art. 124 Termine per proporre la querela. Rinuncia

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non puo' essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.

2. Il diritto di querela non puo' essere esercitato se vi e' stata rinuncia espressa o tacita da parte di colui al quale ne spetta l'esercizio.

3. Vi e' rinuncia tacita, quando chi ha facolta' di proporre querela ha compiuto fatti incompatibili con la volonta' di querelarsi.

4. La rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.4

Art. 125 Querela del minore o inabilitato nel caso di rinuncia del rappresentante

1. La rinuncia alla facolta' di esercitare il diritto di querela, fatta dal genitore o dal tutore o dal curatore, non priva il minore, che ha compiuto gli anni quattordici, o l'inabilitato, del diritto di proporre querela.

Art. 126 Estinzione del diritto di querela

1. Il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa.

2. Se la querela e' stata gia' proposta, la morte della persona offesa non estingue il reato.

Art. 127 Richiesta di procedimento per delitti contro il Presidente della Repubblica

1. Salvo quanto e' disposto nel titolo primo del libro secondo di questo Codice, qualora un delitto punibile a querela della persona offesa sia commesso in danno dei Presidente della Repubblica, alla querela e' sostituita la richiesta dal Ministro per la giustizia.

Art. 128 Termine per la richiesta di procedimento

1. Quando la punibilita' di un reato dipende dalla richiesta dell'Autorita', la richiesta non puo' essere piu' proposta, decorsi tre mesi dal giorno in cui l'Autorita' ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato.

2. Quando la punibilita' di un reato commesso all'estero dipende dalla presenza del colpevole nel territorio dello Stato, la richiesta non puo' essere piu' proposta, decorsi tre anni dal giorno in cui il colpevole si trova nel territorio dello Stato.

Art. 129 Irrevocabilita' ed estensione della richiesta

1. La richiesta dell'Autorita' e' irrevocabile.

2. Le disposizioni degli articoli 122 e 123 si applicano anche alla richiesta.

Art. 130 Istanza della persona offesa

1. Quando la punibilita' del reato dipende dall'istanza della persona offesa, l'istanza e' regolata dalle disposizioni relative alla richiesta. Nondimeno, per quanto riguarda la capacita' e la rappresentanza della persona offesa, si applicano le disposizioni relative alla querela.

Art. 131 Reato complesso. Procedibilita' di ufficio

1. Nei casi preveduti dall'articolo 84, per il reato complesso si procede sempre di ufficio, se per taluno dei reati, che ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti, si deve procedere di ufficio.

Titolo quinto. Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena

Capo I. Della modificazione e applicazione della pena

Art. 132 Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena: limiti

1. Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente; esso deve indicare i motivi che giustificano l'uso di tal potere discrezionale.

2. Nell'aumento o nella diminuzione della pena non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvi i casi espressamente determinati dalla legge.

Art. 133 Gravita' del reato: valutazione agli effetti della pena

1. Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravita' del reato, desunta:

  1. 1° dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalita' dell'azione;

  2. 2° dalla gravita' del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;

  3. 3° dalla intensita' del dolo o dal grado della colpa.

2. Il giudice deve tener conto, altresi', della capacita' a delinquere del colpevole, desunta:

  1. 1° dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;

  2. 2° dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;

  3. 3° dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;

  4. 4° dalle condizioni di vita individuale, famigliare e sociale del reo.

Art. 133-bis Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria

1. Nella determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda il giudice deve tenere conto, oltre che dei criteri indicati dall'articolo precedente, anche delle condizioni economiche del reo.

2. Il giudice puo' aumentare la multa o l'ammenda stabilite dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa.

Art. 133-ter Pagamento rateale della multa o dell'ammenda

1. Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, puo' disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta. Ciascuna rata tuttavia non puo' essere inferiore a lire trentamila.

2. In ogni momento il condannato puo' estinguere la pena mediante un unico pagamento.

Art. 134 Computo delle pene

1. Le pene temporanee si applicano a giorni, a mesi e ad anni.

2. Nelle condanne a pene temporanee non si tien conto delle frazioni di giorno, e, in quelle a pene pecuniarie, delle frazioni di lira.

Art. 135 Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive

1. Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando settantacinquemila lire, o frazioni di settantacinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.