Sez. 1 - , Ordinanza n. 6587 del 16/03/2018 (Rv. 647759 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - INTERESSI | Ammissione al passivo - Crediti assistiti da privilegio generale - Corso degli interessi - Disciplina vigente prima del d.lgs. n. 5 del 2006 - Liquidazione massa attiva sufficiente - Sospensione degli interessi - Sussiste.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - INTERESSI
In tema di ammissione al passivo fallimentare, ai sensi del combinato disposto dell art. 2749 c.c. e dell'art. 54, comma 3, l.fall., nel testo vigente prima della novella introdotta dal d.lgs. n. 5 del 2006, il credito assistito da privilegio generale continua a produrre interessi dopo la dichiarazione di fallimento e fino a quando sia stata liquidata una massa attiva sufficiente al soddisfacimento integrale del medesimo credito privilegiato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2749 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2788, Cod. Civ. art. 2855, Legge Falliment. art. 54 CORTE COST., Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)