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Sez. 4, Sentenza n. 25520 del 03/04/2026 Ud. (dep. 08/07/2026) Rv. 290321-01

PENA - IN GENERE | Pene sostitutive di pene detentive brevi - Reati commessi antecedentemente all'introduzione dell'art. 61-bis legge n. 689 del 1981 ad opera del d.lgs. n. 150 del 2022 - Istanza di sostituzione della pena detentiva condizionalmente sospesa con quella pecuniaria - Implicita rinuncia alla sospensione condizionale della pena - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-04-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290321-01

PENA - IN GENERE

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, l'istanza di sostituzione della pena detentiva condizionalmente sospesa con quella pecuniaria, nel caso di reati commessi antecedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, introduttivo dell'art. 61-bis della legge 24 novembre 1981, n. 698, non dev'essere presentata personalmente dall'imputato o dal difensore munito di procura speciale, in quanto, per la compatibilità, "ratione temporis", tra i due istituti, non comporta implicita rinuncia alla sospensione condizionale e non afferisce alla disposizione di diritti personalissimi dell'imputato.

Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 99 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 61 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 71 com. 1 lett. I CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)