Sez. 1, Sentenza n. 4024 del 09/10/1989 (Rv. 463829 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (ILOR) - SOGGETTI PASSIVI - LAVORATORI AUTONOMI - REDDITI DI LAVORO - ASSOGGETTABILITÀ - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 42 DEL 1980 - EFFETTI - DIRITTO DEL CONTRIBUENTE AL RIMBORSO DELL'IMPOSTA PAGATA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (ILOR) - SOGGETTI PASSIVI - LAVORATORI AUTONOMI - REDDITI DI LAVORO - ASSOGGETTABILITÀ - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 42 DEL 1980 - EFFETTI - DIRITTO DEL CONTRIBUENTE AL RIMBORSO DELL'IMPOSTA PAGATA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
"la sentenza della Corte costituzionale n. 42 del 1980, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dello assoggettamento ad ILOR dei redditi di lavoro autonomo non assimilabili ai redditi d'impresa, mentre incide sui rapporti pendenti, non spiega effetti rispetto a quelli già esauriti, tali dovendosi intendere quelli in cui sia intervenuto un giudicato, od un atto amministrativo definitivo, o comunque siano scaduti i termini concessi al contribuente per mettere in discussione la debenza della imposta. Pertanto, l'invocabilità di detta sentenza, e, conseguentemente, il diritto del contribuente al rimborso dell'imposta pagata, devono essere esclusi, in caso di pagamento eseguito in base ad iscrizione a ruolo, quando questa sia divenuta definitiva, per mancata impugnazione entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella esattoriale, previsto dall'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, nonché, in caso di versamento diretto (autotassazione), quando non sia stata presentata domanda di rimborso all'intendente di finanza nel termine di diciotto mesi dal pagamento fissato dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, tenendo conto che tale ultima norma trova applicazione per tutti i versamenti diretti, cioè non preceduti da atto impositivo, senza possibilità di distinguere quelli effettuati all'esattoria e quelli effettuati alle Sezioni di tesoreria dello stato (tramite gli istituti di credito all'uopo delegati)". (Conf 2786/89, mass n 463040).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 599 art. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)