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Sez. L, Sentenza n. 11915 del 08/11/1991 (Rv. 474547 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Prova - Poteri del giudice | Criterio di giudizio dell'onere della prova - Esclusione - Portata.
Stato
decisa il 1991-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474547-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Prova - Poteri del giudice

Il rito del lavoro, nella disciplina introdotta con la legge 11 agosto 1973 n. 533, pur non attuando un sistema improntato ad integrale attuazione del principio inquisitorio, tende, tuttavia, in considerazione della particolare natura degli interessi in discussione, alla ricerca della verità reale, all'uopo attribuendo al giudice rilevanti poteri istruttori. Ne consegue che, ove il materiale istruttorio acquisito al processo indichi significative direzioni di indagini ulteriormente ed utilmente esperibili ai fini della suddetta ricerca, il giudice non può decidere la causa affidandosi alla meccanica applicazione del criterio di giudizio dell'onere della prova, se non abbia prima esercitato tali poteri, cui non è di ostacolo l'operatività di preclusioni o decadenze verificatosi in danno delle parti, né la pendenza della causa in grado di appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)