Sez. 5, Sentenza n. 1873 del 16/12/1981 Ud. (dep. 22/02/1982) Rv. 152436 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - EMISSIONE SENZA I REQUISITI PRESCRITTI - DATA IN BIANCO - RITIRO DELLA PROVVISTA DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE DI CUI ALL'ART. 32 R.D. 21 DICEMBRE 1933 N 1736 - SUSSISTENZA DEL REATO.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - EMISSIONE SENZA I REQUISITI PRESCRITTI - DATA IN BIANCO - RITIRO DELLA PROVVISTA DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE DI CUI ALL'ART. 32 R.D. 21 DICEMBRE 1933 N 1736 - SUSSISTENZA DEL REATO.*
La facoltà dell'emittente dell'assegno bancario di ritirare, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 32 R.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, la valuta depositata presso il trattario, non può essere esercitata se la data di emissione dell'assegno è in bianco; per cui risponde del reato di cui all'art. 116 n. 2 R.d. 21 dicembre 1933 n. 1736 l'emittente del titolo, qualora alla data di presentazione apposta dal prenditore non esista presso il trattario la somma di copertura. (Conf mass n 140415; (Conf mass n 137391).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 32 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)