Sez. 1, Sentenza n. 3626 del 26/11/1981 Ud. (dep. 06/04/1982) Rv. 153078 - 01
NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - IN GENERE - NULLITÀ VERIFICATASI IN SEDE DI INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - OMESSA ASSISTENZA DEL DIFENSORE ALL'INTERROGATORIO DI P.G. - NULLITÀ RILEVABILE DI UFFICIO - NULLITÀ INSANABILE - ESCLUSIONE.*
NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - IN GENERE - NULLITÀ VERIFICATASI IN SEDE DI INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - OMESSA ASSISTENZA DEL DIFENSORE ALL'INTERROGATORIO DI P.G. - NULLITÀ RILEVABILE DI UFFICIO - NULLITÀ INSANABILE - ESCLUSIONE.*
L'assenza del difensore all'interrogatorio dell'imputato in Sede di indagini di polizia giudiziaria ne comporta la nullità, se le dichiarazioni rese siano utilizzate dai giudici del merito. Tuttavia, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 185 cod. proc. pen., così come modificato dall'art. 6 legge n. 532 del 1977, la indicata nullità non può essere più rilevata né dedotta dopo che siano state compiute le formalità di apertura del dibattimento. (sulla sanabilità delle nullità in cui si sia incorso durante la fase istruttoria, a seguito della legge del 1977 V. Mass. N. 141780 anno 1979; mass. N. 146070 anno 1980; mass. N. 149245 anno 1981).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 3, Legge 08/08/1977 num. 532 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)