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Sez. 1, Ordinanza n. 1812 del 11/07/1977 Cc. (dep. 21/09/1977) Rv. 136722 - 01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - EMISSIONE DI UN NUOVO MANDATO DI CATTURA IN RELAZIONE ALLO STESSO FATTO - LEGITTIMITA NELL'IPOTESI DI ERRONEA SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI EX ART 272 COD PROC PEN.*
Stato
decisa il 1977-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/136722-01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - EMISSIONE DI UN NUOVO MANDATO DI CATTURA IN RELAZIONE ALLO STESSO FATTO - LEGITTIMITA NELL'IPOTESI DI ERRONEA SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI EX ART 272 COD PROC PEN.*

Il divieto di emettere un nuovo mandato di cattura per il medesimo fatto contro l'imputato nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di scarcerazione per decorrenza dei termini ex art 272 cod proc pen, presuppone la legittimita del provvedimento di scarcerazione. Qualora, invece, la scarcerazione sia stata, per errore, disposta in un momento in cui non ancora era decorso il termine massimo, entro il quale la legge consente il perdurare della custodia preventiva, legittimo e il provvedimento con cui si ripristina la carcerazione fino al compimento di tale termine, disponendosi nuovamente la cattura dell'imputato, non avendo quest'ultimo acquisito alcun diritto allo status libertatis erroneamente riconosciutogli.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 251, Cod. Proc. Pen. art. 272 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)