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Sez. 1, Sentenza n. 5753 del 20/05/1993 (Rv. 482449 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima | Giudice dell'opposizione alla stima - Corte d'appello competente per territorio - Poteri - Domanda di rivalsa - Giudice competente - Determinazione - Criteri.
Stato
decisa il 1993-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482449-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima

In tema di espropriazione, il giudice dell'opposizione alla stima, indicato ai sensi dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 nella corte d'appello competente per territorio, ha solo il potere di determinare l'indennità dovuta ed eventualmente di stabilire chi sia il legittimato passivo di fronte al privato, ma non è anche competente a definire nei rapporti interni chi sia il soggetto che in via di regresso debba sopportare il carico dell'indennità corrisposta al privato, onde per la domanda di rivalsa diversa ed autonoma, per "petitum e causa petendi", rispetto a quella di determinazione dell'indennità, attribuita in via eccezionale alla competenza della corte di appello in unico grado, il giudice competente va determinato secondo gli ordinari criteri.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)