Sez. L, Sentenza n. 12530 del 21/11/1991 (Rv. 474715 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale) | Diritto dei dipendenti di istituti di istruzione colpiti da illegittimo licenziamento - Spettanza - Esclusione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale)
Gli istituti di istruzione non possono essere considerati, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 18 e 35 della legge 20 maggio 1970 n. 300, come imprese industriali e commerciali e, pertanto, ai loro dipendenti colpiti da illegittimo licenziamento non spetta la tutela, così detta reale, stabilita da detta legge.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)